Per accedere al rimborso delle accise a beneficio degli autotrasportatori bisogna indicare la targa del veicolo nella fattura elettronica emessa dai gestori degli impianti di distribuzione. Lo ha specifico l’Agenzia delle Dogane nella nota 64837/RU del 7 giugno 2018 per fare chiarezza sugli adempimenti relativi alla fruizione dell’agevolazione sul gasolio utilizzato nel trasporto mezzi. Per beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa, quindi, l’esercente deve indicare obbligatoriamente la targa nella dichiarazione dei mezzi utilizzati durante l’attività di trasporto. Questa pratica è necessaria per verificare il diritto al beneficio fiscale e di conseguenza la tracciabilità dell’agevolazione a chi ne ha effettivamente diritto e che ne ha la disponibilità esclusiva.

Come e quando scatta l’obbligo di targa nella fattura elettronica per accedere al rimborso?

L’Agenzia delle Dogane specifica che per accedere all’aliquota ridotta di accisa (punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95) sono necessari alcuni adempimenti, come l’obbligo di indicare nel Quadro A-1 della dichiarazione la targa dei mezzi impiegati dall’esercente durante la normale attività di trasporto. La nota rilasciata dall’Agenzia delle Dogane lo scorso 7 giugno è in linea con quanto indicato nella circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate, paragrafo 1.1, secondo la quale all’interno della fattura elettronica bisogna inserire l’elemento indicativo del mezzo di trasporto. Nella fattura risulta obbligatorio indicare la targa del mezzo non solo a partire dal 1° gennaio, quando scatterà l’obbligo, ma anche per coloro che desiderano adottare la fattura elettronica in anticipo sui tempi previsti. Per questo motivo l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato provvedimenti, documenti e indicazioni per allineare le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche alla prassi operativa dei gestori degli impianti, alle necessità dei fruitori del servizio e agli standard tecnici di interscambio dati dall’Agenzia.

Fatturazione elettronica slittata a gennaio 2019

Per avere un quadro complessivo più chiaro è opportuno fare chiarezza sull’obbligo di fatturazione per gli acquisti di carburante a soggetti con partita Iva, la cui entrata in vigore era prevista il 1° luglio 2018. Dopo la protesta dei benzinai la normativa è slittata al 1° gennaio 2019, quando la pratica diventerà operativa per tutte quelle operazioni commerciali che richiedono l’emissione di una fattura (sia B2B sia B2C). In questo modo gli attori del mercato avranno tempo e modo per adeguarsi alla nuova normativa che entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno. L’ufficialità dello slittamento dovrebbe arrivare venerdì 29 giugno durante il Consiglio dei Ministri, quando si dovrebbe varare il decreto dignità che comprende numerosi altri provvedimenti relativi all’autotrasporto.

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