E’ da sempre uno dei temi più annosi per l’autotrasporto: stiamo parlando della gestione delle responsabilità derivanti da eventuali danni provocati dai giganti della strada durante la loro sosta. Dopo anni di dibattiti, questa volta è la Cassazione a cercare di chiudere tutti i dubbi, pronunciandosi definitivamente sul tema. Secondo i giuristi, infatti, i danni provocati da un camion in sosta devono essere coperti e rimborsati da parte dell’assicurazione. Questo perché il tir è considerato in circolazione sulla strada anche durante la sua fermata, almeno per quanto concerne il tema dell’ingombro degli spazi stradali. Una vera e propria svolta, quella della Suprema Corte nazionale, che è stata chiamata a valutare un evento molto delicato, che ha causato la morte di un uomo. Lo stesso, infatti, è deceduto per cause che sono state ascritte alla collisione con la rampa del rimorchio di un autocarro parcheggiato su una strada, nelle vicinanze di un’officina dove doveva essere riparato.

Un ping pong che ha creato il precedente

Il tragico evento ha spinto la famiglia dell’uomo deceduto a chiedere il risarcimento dei danni al proprietario del camion che si è quindi rivolto alla sua compagnia assicurativa. Tutto regolare fino al primo grado del processo, quando la richiesta era stata accolta; così non è stato, però, in appello, dove, invece, la ragione è andata alla compagnia che sosteneva che un tipo di sinistro di questa natura non dovesse figurare come elemento legato alla circolazione stradale, in quanto l’accaduto era occorso con il veicolo in sosta. La palla, quindi, è passata in Cassazione, dove si è tornati sulle posizioni del primo atto del processo. I giudici, infatti, hanno confermato come anche l’arresto del veicolo sia incluso nella circolazione stradale e quindi debba essere coperto dall’RC sottoscritta con la compagnia.

Ora cosa cambierà

Uno dei grandi dilemmi della circolazione sembra, quindi, essere stato risolto. Con questa decisione, infatti, viene sancito che ogni veicolo quando si trova su aree destinate alla viabilità, qualsiasi uso se ne stia facendo, anche a motore spento e in sosta, debba considerarsi effettivamente in circolazione. Secondo quanto successo, quindi, l’assicurazione ha l’obbligo di intervenire nel risarcimento del danno sempre e comunque. Il caso fortuito o il guasto tecnico che hanno condizionato l’evento fatale, come richiesto più volte dalla compagnia, quindi, non hanno inficiato l’effettiva responsabilità del proprietario del mezzo e, di conseguenza, non hanno manlevato l’assicurazione dall’intervenire nel risarcimento.

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4 Commenti

  1. Alessandro Marra
    14 Marzo 2016 at 15:04 — Rispondi

    Fabio , questa sentenza é interessante.

  2. Fabio Quaretti
    14 Marzo 2016 at 15:08 — Rispondi

    in effetti. .. mi servirebbero gli estremi della sentenza per valutarla, ma non ci sono nell’articolo ..

  3. Gigantidellastrada.it
    14 Marzo 2016 at 16:02 — Rispondi

    La sentenza al quale l’articolo fa riferimento è la sentenza n. 8620, datata 29 aprile 2015.

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