E’ ancora una volta il Ministero a dover intervenire per chiarire l’applicazione di una norma ancora nebulosa per tutti quelli che operano nel settore trasporto. La clausola per l’adeguamento del gasolio, infatti, sta mettendo non poco in difficoltà gli imprenditori che desiderano beneficiare dei vantaggi ad essa connessi. Questa postilla, presente nel comma 5 dell’articolo 83 bis del D.L. 112/2008, prevede che se un contratto di trasporto si svolge con prestazioni che si devono eseguire per un periodo superiore a 30 giorni, la spesa che il vettore sostiene per il carburante e i costi autostradali, come riportato dal contratto, devono necessariamente essere adeguati nel caso in cui il prezzo del gasolio o dei pedaggi sia superiore di almeno il 2% dei valori previsti al momento della stipula del contratto. Fin qui tutto chiaro: ciò che però lascia ancora zone d’ombra è l’effettiva applicabilità della clausola, ovvero la possibilità di derogarla se le parti sono entrambe d’accordo alla non applicazione.
Obbligatoria o facoltativa: ecco cosa dice il Ministero
Enrico Finocchi, Direttore Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha cercato di fare un po’ di ordine sul tema, soprattutto in un periodo come quello attuale in cui il prezzo del carburante fluttua rapidamente, così come il costo dei pedaggi autostradali. Secondo Finocchi l’applicazione della clausola è facoltativa: innanzitutto, infatti, rendendola obbligatoria si andrebbe a sfavorire la tutela della libertà di scelta delle parti in causa, sancita dal principio della piena liberalizzazione del corrispettivo del servizio di trasporto, che altro non è che l’autonomia di negoziare tra due soggetti, come previsto tra l’altro dal comma 4 dello stesso art. 83 bis. A rafforzare il concetto facoltativo della norma è anche la pubblicazione mensile sul portale ufficiale del MIT dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi, che legittima ancora di più la libertà di contrattazione fra vettori e committenti.
Prima di stipulare un contratto ricordatevi la clausola
La lezione che si deve imparare da quanto chiarito dal Ministero è semplice: se le parti in causa, prima della firma di un contratto, non discuteranno delle modalità di gestione degli aumenti, o delle diminuzioni, dei prezzi autostradali e di gasolio, il vettore potrà appellarsi all’adeguamento del 2%, altrimenti farà fede quanto espressamente previsto dal contratto. Non dimenticatevi, però che il mancato adeguamento del corrispettivo non prevede sanzioni. Il consiglio: definite tutti gli aspetti legati alle spese prima di concludere l’accordo, in questo modo eviterete spiacevoli sorprese.
Nessun commento