Camionisti ed autotrasportatori che hanno in sospeso multe e sanzioni stradali da pagare da qualche anno possono sorridere. Con il decreto Legge n.119/2018, convertito dalla Legge 136/2018, tutte le multe che non superano i 1.000 euro verranno stralciate e quindi annullate. Il decreto risulta esecutivo a partire dal 31 dicembre 2018 e fa riferimento ai debiti residui delle multe erogate dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010. Per tutte le sanzioni rimaste in sospeso in questo lasso di tempo non è necessario presentare una domanda specifica, poiché le multe vengono cancellate automaticamente purché non siano superiori a 1.000 euro. Per verificare l’effettivo annullamento della multa è sufficiente accedere nella propria “area riservata” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come verificare se una multa è passibile di condono?

Talvolta una multa, pur essendo inferiore ai 1.000 euro, può comunque superare questa cifra tra more ed interessi maturati. Per valutare l’importo effettivo bisogna prendere come riferimento il 24 ottobre 2018, data in cui il decreto è entrato in vigore. Tutte le somme versate prima di questa data sono ormai acquisite e non sono retroattive. Detto in parole povere chi ha già versato la somma per pagare una sanzione non può richiederla indietro.

Per gli importi versati dopo questa data invece le cose cambiano. Nello specifico gli importi devono essere valutati in base ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del pagamento e in base a debiti scaduti o in scadenza. Se non sono presenti debiti è quindi possibile richiedere il rimborso per gli importi versati dopo il 24 ottobre.

La cosiddetta pace fiscale delle multe stradali comprende anche il bollo auto, le multe stradali ed i tributi locali.

Quando non si applica il condono delle multe?

Il Decreto Legge specifica però che non tutti i contribuenti possono usufruire del condono e che devono essere rispettati dei paletti. Lo stralcio fino a 1.000 non è previsto per determinati debiti che fanno riferimento a carichi affidati all’Agente della riscossione.

Tra questi rientrano i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato che sono considerati illegittimi dall’Unione Europea o che rappresentano condanne pronunciate dalla Corte dei Conti.

Non possono usufruire dello stralcio delle multe nemmeno i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea ed all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Infine tutte le multe, le sanzioni e le ammende derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna non possono usufruire del suddetto Decreto Legge.

È quindi consigliabile cliccare sul sito dell’Agenzia delle Entrate per verificare se sono presenti i requisiti per accedere alla “rottamazione” delle multe stradali.

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