Il nuovo CCNL (Contratto collettivo nazionale del lavoro) dovrebbe apportare novità piuttosto significative nel mondo dell’autotrasporto. Il nuovo testo relativo al contratto collettivo dell’autotrasporto dovrebbe avere validità fino al 31 dicembre 2019, ma prima di darne l’ufficialità bisogna attendere la conferma delle assemblee delle singole associazioni che lo hanno sottoscritto. Solo dopo il loro benestare il nuovo testo entrerà ufficialmente in vigore, e questa procedura è prevista per febbraio del prossimo anno. Dal nuovo contratto collettivo dell’autotrasporto emergono nuovi dettagli relativi all’aumento retributivo, all’assenteismo, alla riformulazione delle qualifiche degli autisti ed alla gestione degli orari di lavoro.
Aumento retributivo: come funziona?
Recentemente è stato introdotto un aumento retributivo pari a 300 euro “una tantum”, destinato a quegli autotrasportatori privi di un contratto per un determinato periodo di tempo. Il nuovo contratto dovrebbe prevedere un altro aumento medio retributivo pari a 108 euro, da valutare in base alle singole mansioni svolte. É quindi prevista una riformulazione delle qualifiche degli autisti, che verranno suddivise in 8 livelli. Il terzo livello super a sua volta è stato diviso in tre qualifiche (A, B e C), che tengono conto della tipologia di patente, del veicolo guidato ed anche della mansione svolta. Una maggiore attenzione è rivolta a chi ricopre ruoli pericolosi e che richiedono una professionalità specifica, come i bisarchisti e gli autisti di merci pericolose. Inoltre per il personale viaggiante dovrebbe scattare anche la settimana mobile e la discontinuità automatica.
Assenteismo e flessibilità degli orari di lavoro: cosa cambia?
I datori di lavoro nella stesura del nuovo contratto hanno battuto sulla necessità di contrastare efficacemente l’assenteismo. A tal proposito è prevista una decurtazione dello stipendio dopo il quarto lunedì di assenza dal lavoro. In pratica dopo 3 assenze dal lavoro per malattia che iniziano di lunedì, per una durata massima di 7 giorni, la retribuzione subirà una decurtazione. Sono escluse quelle patologie gravi riconosciute dal contratto, che quindi non provocano nessun tipo di decurtazione. Si era parlato molto anche dell’elasticità degli orari di lavoro, che però dovrebbero interessare unicamente il personale non viaggiante. Con questo nuovo contratto di lavoro praticamente i datori avranno l’opportunità di scegliere se ridurre o di aumentare gli orari lavorativi, in base al flusso di lavoro previsto. A seconda all’andamento delle attività il datore può ridurre l’orario lavorativo fino ad un minimo di 6 ore se ci sono pochi ordini; diversamente, se gli ordini sono molto voluminosi, il datore avrà l’opportunità di innalzare l’orario lavorativo fino a un massimo di 9 ore.
Nessun commento