A partire da domenica 20 maggio 2018 entrerà ufficialmente in vigore il decreto numero 215 del 19 maggio 2017. Tale decreto prevede un maggior controllo sui veicoli industriali in viaggio. Una delle principali novità nel mondo dell’autotrasporto riguarda il corretto fissaggio del carico, che deve essere stabile e non deve spostarsi durante il tragitto percorso dal camion. L’allegato II del Decreto 215/2017, che recepisce la Direttiva 2014/47/UE, elenca le parti dei veicoli sottoposti a controlli più approfonditi.

Vengono inoltre indicate le modalità secondo le quali devono essere effettuati i controlli. Durante il controllo saranno valutati i seguenti aspetti: identificazione dei veicolo, impianto di frenata, visibilità, impianto elettrico e parti del circuito elettrico; assi, ruote, pneumatici e sospensioni; telaio ed elementi fissati al telaio; altri equipaggiamenti; effetti nocivi; ulteriori controlli supplementari per i veicoli delle categorie M2 ed M3 adibiti al trasporto di passeggeri.

I principi di corretto fissaggio del carico: le tre tipologie di carenze

L’allegato III stabilisce i principi di corretto fissaggio del carico. Gli organi predisposti al controllo devono valutare tre tipologie possibili di carenze: lieve, grave e pericolosa. Una carenza è definita lieve quando il carico è fissato correttamente, ma è possibile adottare altre contromisure per innalzare il livello di sicurezza del trasporto. Una carenza è definita grave quando il carico non è stato fissato correttamente. In tal caso potrebbero verificarsi movimenti pericolosi, o addirittura un ribaltamento del carico o una parte di esso. Infine si parla di carenza pericolosa quando si riscontra una concreta minaccia per la sicurezza stradale, in quanto il rischio di caduta del carico, o parte di esso, è molto elevato. In questo caso si può verificare un pericolo derivante direttamente dal carico, o un pericolo per le persone.

Gli obblighi per i responsabili del fissaggio del carico

I responsabili del fissaggio del carico devono seguire un apposito protocollo, contenente l’Allegato C (protocollo fissaggio del carico), l’Allegato D (prove pratiche per determinare l’efficienza dei sistemi di fissaggio del carico), e l’Allegato E (documentazione delle prove pratiche). Il soggetto che svolge il ruolo di caricatore deve quindi prendere le dovute misure, per assicurare il corretto fissaggio del carico e garantire la sicurezza durante il trasporto.

Il carico deve essere stabile; non deve ridurre la visibilità o la libertà di movimento dell’autotrasportatore; non deve mascherare i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva, le targhe di riconoscimento ed i segnali fatti col braccio. Se le autorità competenti dovessero riscontrare una carenza grave o pericolosa, potrebbero fermare il veicolo fino alla rimozione del pericolo. Sono previste sanzioni da 85 euro fino a 338 euro.

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