All’interno delle 735 nuove normative introdotte con la Legge di Stabilità recentemente presentata dal Governo, sono ben 4 i paragrafi dedicati al tema dell’autotrasporto per conto terzi. I commi dal 247 al 250 hanno rivoluzionato le principali regolamentazioni che fino ad oggi hanno disciplinato la materia. Novità che è bene conoscere nel dettaglio.

Comma 247, il committente e la sub-vettura

Il primo comma rivolto all’autotrasporto per conto terzi ha introdotto novità nella figura del committente, disciplinando per la prima volta il concetto di sub-vettura, che viene consentita quando sussiste, tra le parti, un accordo preliminare o durante lo svolgimento delle mansioni. Il nuovo regolamento prevede che il vettore rimanga titolare degli oneri, mentre il committente mantiene la responsabilità di verificare che il sub-vettore gestisca l’attività in linea con le regole. Quest’ultimo non potrà in alcun modo ingaggiare, a sua volta, un ulteriore sub-vettore.

Comma 248, la regolarità previdenziale, assicurativa e retributiva

Il secondo paragrafo in tema di autotrasporti sancisce la responsabilità del committente o del vettore, nel caso di incarico affidato al sub-vettore, verso la verifica del rispetto dei doveri legislativi in ambito retributivo, assicurativo e previdenziale da parte del soggetto che eseguirà l’attività. Per fare ciò è necessario che il vettore, o il sub-vettore, consegni, al momento della stipula del contratto, i certificati degli enti previdenziali che attestino la piena regolarità degli adempimenti in materia. E’ già previsto, inoltre, che nelle future modifiche normative, il processo di verifica beneficierà di una semplificazione grazie all’istituzione di una banca dati condivisa online che permetterà di accedere velocemente alle informative, e che permetterà di verificare, in tempo reale, la posizione dei soggetti incaricati.

Comma 249, la scheda di trasporto

La Legge di Stabilità 2015, attraverso il comma 249, abroga completamente la cosiddetta scheda di trasporto, il documento riepilogativo previsto a partire dal 2005 per individuare in modo diretto i soggetti giuridici legati alle responsabilità del trasporto. L’onere di compilazione di tale scheda è stata in capo al committente, o al vettore in presenza di sub-vettore, ed era richiesta obbligatoriamente che la copia originale del documento di trasporto fosse sempre a bordo del mezzo in viaggio. Dopo 10 anni dalla sua introduzione, avvenuta attraverso il Decreto Legislativo 286/2005, la norma decade in toto.

Comma 250, i costi minimi di esercizio

Al contrario del comma 249, il 250 è stato introdotto per ribadire e ampliare il perimetro di una delle normative contenute nel Decreto Legislativo 286/2005, ovvero l’abrogazione della disciplina dei costi minimi di esercizio, motivando tale conferma con il concetto dell’ingiustificabilità. I prezzi e le condizioni di trasporto, infatti, vengono rimessi all’autonomia di negoziazione delle parti, che hanno l’onere di trovare un accordo sulla base di un libero mercato.

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