Da poco più di una settimana sono entrate in vigore alcune delle nuove norme dettate dal Regolamento europeo 165/2014 legate ai temi del cronotachigrafo digitale. Un documento davvero corposo, composto complessivamente da 48 articoli, che sarà messo in atto nella sua interezza a partire dal 2016. Al momento sono diventati operativi solo 3 degli articoli previsti dal Regolamento – il 24, il 34 ed il 45 – e le novità più significative riguardano l’esonero dalla tenuta dei tempi di guida, e conseguentemente dall’uso del cronotachigrafo, per alcune tipologie di trasporto identificabili, in larga misura, negli operatori che svolgono attività indipendenti e negli autotrasportatori impegnati in servizi postali.

Articolo 45, nel cuore del decreto

L’articolo 45 del Regolamento 165/2014 è, senza dubbio, una tra le normative più importanti che l’Unione Europea ha stilato nel suo decreto e prevede, come detto, l’esenzione dall’uso del cronotachigrafo per uno specifico set di autoveicoli. Questi vengono identificati come mezzi di massa massima autorizzata non superiori alle 7,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al guidatore per portare a compimento le attività legate alla professione svolta. Viene, inoltre, ritoccato il raggio chilometrico dalla sede dell’impresa entro il quale poter avvalersi dell’esonero, da 50 chilometri, come stabilito dalla precedente regolamentazione, a 100. Partecipano all’esenzione, oltre ai veicoli di trasporto materiali per attività indipendenti e gli operatori di servizi postali, anche i veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, sempre con un peso non superiore a 7,5 tonnellate.

Articolo 34, le carte del conducente ed i fogli di registrazione

Il secondo articolo ad essere diventato operativo dal 2 marzo scorso riguarda una piccola, ma significativa, modificazione rispetto a quanto stabilito dal precedente regolamento in materia di utilizzo delle carte del conducente e di tenuta dei fogli di registrazione, a cui ogni soggetto veniva obbligato ad adempiere. Il nuovo testo, infatti, modifica le regole di controllo imposte ai Paesi membri, che non possono imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli mentre sono lontani dal loro veicolo.

Articolo 24, le novità sulle autorizzazioni

L’articolo 24, infine, rappresenta una novità assoluta in tema di autorizzazioni. Gli installatori, le officine e i costruttori dei veicoli, infatti, avranno innanzitutto l’obbligo di fornire una formazione adeguata a tutto il personale, dovranno quindi dimostrare l’esistenza di attrezzature corrette per l’esecuzione dei test ed infine dovranno godere di una buona reputazione. Ogni 2 anni, inoltre, gli Stati membri saranno tenuti a condurre verifiche a sorpresa su almeno il 10% degli installatori autorizzati.

Tutte le altri novità entreranno in vigore tra un anno, il 2 marzo 2016, e riguarderanno le principali funzioni del cronotachigrafo, che verranno ampliate grazie all’utilizzo delle rilevazioni satellitari.

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