Il distacco dei lavoratori ed il cabotaggio sono stati, e sono tuttora, tra i temi più spinosi che negli ultimi anni sono stati affrontati nel settore dell’autotrasporto. Non a caso l’Unione Europea, per tutelare al meglio i Paesi più a Occidente del Continente e garantire una concorrenza leale, ha dato vita a direttive sempre più restrittive per fermare un’emorragia piuttosto pericolosa. La Germania, sin da subito, così come la Francia, l’Italia e l’Austria, si sono prontamente allineate al giro di vite imposto da Bruxelles. Ora tocca al Belgio: dopo aver votato a larga maggioranza la nuova legge sul distacco dei lavoratori e sul cabotaggio, è finalmente arrivata la tanto attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che rende la normativa attuabile. Qualche novità rilevante da conoscere? Più di una. Infatti, la legge approvata lo scorso 11 dicembre si basa su linee guida diverse da quelle messe in atto negli altri Stati che già hanno recepito il dictat europeo.
Il Belgio interpreta a suo modo l’indirizzo europeo
Abbiamo accennato all’apparente difformità tra la normativa belga, in tema di distacco e cabotaggio, e quella delle altre legislazioni europee che hanno già adottato misure restrittive. Innanzitutto, leggendo con attenzione la nuova regola introdotta in Belgio, salta all’occhio una forte ambiguità sull’interpretazione dell’applicabilità della norma. Non è infatti specificato se tali regole siano da considerarsi solo per le aziende che operano trasporti di cabotaggio o vadano intese, e quindi applicate, anche nei confronti di chi svolge trasporti internazionali. Mantenendo il dubbio sul perimetro di applicabilità, passiamo al contenuto: tra i vari obblighi per le imprese straniere – e quindi validi anche per le società italiane che operano in Belgio – sussiste quello di nominare un proprio rappresentante nel Paese, con la funzione di collegamento tra l’impresa e le autorità belghe.
La figura del rappresentante e gli altri obblighi sul distacco
Il rappresentante nominato dalle aziende estere è tenuto a farsi carico degli obblighi di presentazione dei documenti che le autorità belghe, in qualsiasi momento, possono richiedere alla società. Tale figura, non deve necessariamente essere domiciliata in Belgio, ma tale condizione accessoria è comunque gradita alle strutture di controllo. È bene ricordare che tutti i documenti emessi dalle aziende di trasporto devono essere obbligatoriamente conservati per almeno un anno dalla loro pubblicazione.
Tutti gli oneri stabiliti dalla normativa belga sono disponibili all’interno del portale governativo, dove possono essere consultati, al momento, solo in lingua straniera e non in italiano.
1 Commento
Questo purtroppo è un fenomeno sempre esistito. Ricordo che 30 anni fa in Francia le aziende e trasportatori stessi del nord andavano in cerca di trasportatori italiani da poter spedire le merci al sud della Francia.Il prezzo era il rimborso del gasolio, tanto quella tratto l’avresti fatta a vuoto se non trovavi carichi al nord.Che bel risparmio per loro.