Il MIT ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019 le giornate ed i divieti di circolazione stabiliti per il 2020 per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate. Rispetto agli altri anni non cambia molto: i giorni di divieto sono 77 e non 75, variazione che dipende più che altro da quando cadono le festività.

Rispetto al 2019 bisogna segnalare lo stop imposto nel giorno successivo alla Pasquetta (martedì 14 aprile dalle 9:00 alle 14:00), ma in compenso non vige il divieto alla vigilia di Natale. Le deroghe e le agevolazioni restano in vigore per chi deve imbarcarsi o salire su un treno, quindi per chi è diretto verso gli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali che trasportano merci o unità di carico dirette verso l’estero con un anticipo di 4 ore della fine del divieto. Sono inclusi quest’anno anche i terminal di Rubiera e di Marzaglia.

Come funzionano le esenzioni?

Le esenzioni valgono per quei mezzi speciali come le autocisterne adibite al trasporto di latte fresco o le autocisterne che trasportano combustibili liquidi o gassosi, anche se viaggiano scarichi. Sono esentati dal divieto quei mezzi impegnati nei trasporti intermodali strada-mare se sono diretti verso porti per utilizzare le tratte marittime incluse nel marebonus. I veicoli impegnati in trasporti combinati strada-mare e strada-rotaia sono esentati solo se sussistono le condizioni stabilite dal d.m. del 15/2/2001. I trattori isolati privi del semirimorchio per trasportare la merce col sistema intermodale sono esentati dal divieto solo per rientrare in sede. L’autotrasportatore deve inoltre essere dotato dell’apposita documentazione che ne attesti l’avvenuta riconsegna.

Autorizzazioni e divieti aggiuntivi

Le autorizzazioni prefettizie possono essere concesse a chi trasporta prodotti dell’industria a ciclo continuo, dove l’organizzazione della filiera di distribuzione ed i sistemi produttivi richiedono il trasferimento immediato di questi prodotti. Tali autorizzazioni possono essere concesse anche a chi ha urgenza e necessità di trasportare determinate merci per esigenze specifiche o emergenze.

Bisogna poi segnalare i divieti aggiuntivi stabiliti per i trasporti di merci pericolose in regime ADR delle classi 1 e 7 dalle 8:00 alle 24:00 di ogni sabato e dalle 0:00 alle 24:00 di ogni domenica.

Riassumendo quindi i divieti previsti nel calendario sono vigenti tutte le domeniche, ma ad orari diversi a seconda della stagione. Da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre il divieto vige dalle 9:00 fino alle 22:00. Da giugno a settembre invece stop ai mezzi pesanti dalle 7:00 alle 22:00. Da segnalare gli stop imposti ogni sabato di luglio ed agosto ed i venerdì nelle giornate di maggior traffico (10 aprile, 1° maggio, 24 luglio, 31 luglio, 7 agosto, 14 agosto, 25 dicembre).

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