Fino a qualche tempo fa il fondo di integrazione salariale poteva essere attinto esclusivamente dalle aziende con un numero di dipendenti superiori alle 15 unità. Da oggi però, grazie ad un decreto ministeriale appena entrato in vigore, questa soglia scende, arrivando ad aprire le porte degli ammortizzatori sociali anche alle imprese del settore trasporto che contano al proprio interno fino a 5 dipendenti. Il nuovo range, da 5 a 15 dipendenti, quindi, arriva a completare quello che per molti operatori del settore consideravano, fino a qualche giorno fa, una grave mancanza normativa nell’autotrasporto. Da ora in poi, però, non sarà più così: grazie alla pubblicazione numero 74 del 30 marzo 2016 in Gazzetta Ufficiale, è entrato ufficialmente in vigore il decreto ministeriale 94343/2016, nato con lo specifico intento di abbassare questa soglia fino a 5 dipendenti. Obiettivo principale della nuova norma, quindi, è estendere le coperture alle numerose aziende nazionali che hanno al loro interno da 5 a 15 dipendenti. Ma non solo: il Governo, infatti, con questa manovra si assicura anche maggiori contribuzioni, per far sì che il fondo di integrazione salariale sia ancora più corposo e attingibile da chi lo necessita.
Le percentuali contributive delle imprese
La quota parte che ciascuna società versa all’interno del fondo di integrazione salariale è pari allo 0,65%, per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti. Leggermente più bassa, invece, quella imposta con la nuova normativa per le società con meno di 15 dipendenti, per un importo pari allo 0,45%. Entro la prossima fine di aprile, l’INPS concluderà il lavoro di individuazione di tutte le realtà locali che saranno soggette al versamento del contributo. In questo modo, già dall’inizio dell’estate, tali società potranno attingere, in caso di necessità, alle somme presenti nel fondo nazionale.
A quali categorie di lavoratori si applica il fondo
Il fondo di integrazione salariale può essere beneficiato dai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, oltre da tutti gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Qualora avvenisse una riduzione o una sospensione dell’attività di lavoro, per evitare il licenziamento da parte del titolare dell’impresa, i dipendenti possono godere di un assegno ordinario e di un assegno di solidarietà per far fronte ai mancati introiti salariali. Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto solo quest’ultimo. L’assegno di solidarietà, qualora sussistano le condizioni, può essere corrisposto per non più di 12 mesi ogni 2 anni. L’assegno ordinario, invece, si può estendere fino a 24 mesi, all’interno di un periodo temporale pari a 5 anni.
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