Era da diverso tempo che tutti gli operatori del settore dell’autotrasporto e della logistica stavano aspettando questo momento che, dopo una lunga ed estenuante attesa, finalmente è arrivato. Stiamo parlando del codice tributo per ottenere il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali. Il tira e molla sotto questo aspetto, infatti, aveva insospettito non poco le aziende del trasporto che avevano fatto investimenti durante l’anno, ormai certe di non riuscire a raggiungere l’obiettivo di recuperare la quota di imposte attraverso l’ottenimento di un credito verso lo Stato. Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla fine dell’anno ha smentito tutti e, con risoluzione n. 96/E del 19 novembre, ha istituito il codice tributo che dovrà essere utilizzato per esercitare la compensazione del credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Come sempre il modulo da utilizzare sarà il modello F24 sui cui dovranno essere indicati gli importi degli strumenti di nuovo acquisto, come indicato dal relativo Decreto competitività.

Come funziona il credito di imposta

Il cosiddetto Decreto competitività ha sancito che tutte le imprese che nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi potranno accedere ad un credito di imposta nei confronti della Stato. Tale credito potrà essere sfruttato ed utilizzato in tre quote annuali, di pari importo, a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo agli acquisti. Ciò significa che, per tutti gli operatori che hanno un periodo di imposta equipollente all’anno solare e che nel corso del 2014 hanno effettuato investimenti in beni strumentali, potranno utilizzare la prima rata del credito già a partire dal prossimo 1° gennaio 2016. Per certificare la presenza di questo credito, le aziende potranno utilizzare, come previsto dalla risoluzione dell’Agenzie delle Entrate, il codice tributo 6856 denominato Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, come sancito dall’art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Dove utilizzare il codice del credito di imposta

Per ottenere il credito di imposta è necessario che il codice tributo 6856 venga esposto all’interno della sezione Erario, in corrispondenza degli somme della colonna importi a credito compensati. Nel caso, viceversa, fosse necessario procedere ad un riversamento di tale agevolazione, può, invece, essere utilizzata la colonna importi a debito versati. Infine è bene ricordare che il campo anno di riferimento deve essere sempre valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa e non con quello della sottoscrizione del modulo.

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