La normativa del settore autotrasporto è in continua revisione: le stringenti richieste dell’Europa, infatti, impongono al legislatore nazionale di rimanere al passo con i tempi, macinando migliaia di articoli che stanno rivoluzionando l’intero segmento. L’ultima novità in ordine temporale riguarda la licenza comunitaria: con la circolare n. 1/2015 del 10 marzo la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che tutte le domande per l’ottenimento del permesso europeo per il trasporto delle merci su gomma saranno sottoposte alla procedura di verifica ai fini antimafia.
Il cavillo dello Sblocca Italia e il requisito dell’onorabilità
All’interno dell’articolo 29 bis della legge Sblocca Italia, già votata in Parlamento lo scorso anno, si è lungamente insistito sul requisito dell’onorabilità delle imprese di autotrasporto: è in quest’ottica che, per verificare la totale trasparenza dei soggetti operanti nel settore, si è decretato che le aziende colpite da un’informativa antimafia interdittiva, come normato dall’art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, non potranno più iscriversi all’Albo degli Autotrasportatori e, nel caso fossero già all’interno del registro nazionale, decadrebbe il requisito dell’onorabilità e, di conseguenza, diverrebbe automatica la cancellazione dallo stesso. Dal 1° gennaio 2015, dunque, sono entrate in vigore le verifiche antimafia effettuate in modo rapido e digitale. La Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è stata messa a disposizione per effettuare tutte le verifiche preliminari necessarie ad ottenere il nullaosta.
Deroghe e applicabilità
L’elevata complessità della materia ha spinto il MIT ad essere, in questi primi mesi di applicazione delle verifiche, più morbido verso le aziende. Infatti, le imprese in attesa del primo controllo antimafia potranno comunque beneficiare della licenza comunitaria, salvo revoca a seguito del rilascio della comunicazione antimafia da parte della Prefettura, che ha l’obbligo di informare sulle risultanze inderogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta effettuata dai titolari delle imprese del settore.
Per completare i carteggi necessari ogni azienda è tenuta a compilare i 2 documenti di riferimento, con cui si attestano i nominativi dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per ciascuno dei soggetti obbligati. Tutti le imprese già facenti parte della cosiddetta White List della Prefettura potranno astenersi dal presentare la dichiarazione sostitutiva, limitandosi all’indicazione del titolare che deterrà il possesso della licenza. In questo modo si potranno ridurre e contenere le lungaggini burocratiche, snellendo il sistema di concessioni.
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