L’entrata in vigore della fattura elettronica ha generato molti dubbi e perplessità da parte degli autotrasportatori e delle aziende di autotrasporto. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda è intervenuta direttamente l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito maggiori indicazioni e precisazioni con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018. Innanzitutto i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica sono quelli residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Ne sono quindi esclusi i soggetti identificati in Italia che possono comunque essere destinatari di fattura elettronica. In caso di richiesta questi soggetti hanno la possibilità di ricevere una copia cartacea della fattura.

Termini di trasmissione e fattura scartata

La fattura elettronica deve essere emessa al momento della cessione del carburante, quindi subito dopo l’operazione di rifornimento. La contestualità per la cessione del carburante va intesa come emissione entro le 24 ore del giorno stesso della cessione, avuto riguardo alla data di formazione con contestuale invio al Sistema di Interscambio. Talvolta però i tempi tecnici di elaborazione per la consegna e la messa a disposizione del cessionario committente possono allungarsi, quindi non vengono applicate sanzioni se il file fattura viene inviato con un minimo di ritardo, a patto che non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.

Il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate può scartare la fattura ed in questi casi è possibile ritrasmettere oppure inviare una nuova fattura entro 5 giorni. All’interno della nuova fattura bisogna comunque indicare il collegamento con quella vecchia o con una specifica numerazione, in modo tale da rispettare la liquidazione dell’imposta rispetto al documento originario.

Quando si applica l’obbligo di fatturazione elettronica

A partire dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica vige, oltre che per le cessioni di carburante diverse da quelle effettuate nei normali impianti di distribuzione, anche per quelle prestazioni fornite da soggetti subappaltatori e subcontraenti nelle imprese operanti con un contratto di appalto con la pubblica amministrazione. Ne sono invece esclusi gli appalti realizzati nei confronti di soggetti partecipanti da una pubblica amministrazione. Se le prestazioni vengono rese da imprese consorziate al consorzio aggiudicatorio di un appalto nei confronti della pubblica amministrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti del consorzio non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate. Le fatture generalmente devono essere conservate in formato XML (eXtensible Markup Language), ma sono consentiti anche i formati JPG e PDF. Per l’inserimento del numero di registrazione è sufficiente creare un altro documento da collegare alla fattura elettronica. L’Agenzia delle Entrate prossimamente dovrebbe fornire ulteriori nozioni e chiarimenti circa i distributori stradali soggetti alla fatturazione elettronica.

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