Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha da poco inviato, tramite una circolare ufficiale, i chiarimenti accessori legati all’attuazione degli obblighi di aggiornamento della carta di circolazione nel settore dell’autotrasporto, con particolare riferimento ai casi di locazione e comodato. Il documento sottolinea e conferma come tali forme di contratto possano essere concluse tra le parti, ma i veicoli in oggetto non rientrano nel conteggio complessivo ai fini del raggiungimento della soglia minima per poter esercitare l’attività. Inoltre viene ribadito il divieto di effettuare contratti di sublocazione e subcomodato. Oltre alle linee guida generali, la circolare ministeriale spiega come sia necessario porre attenzione alle casistiche particolari della norma, per non incorrere nelle sanzioni previste dal nuovo regolamento.
Casi particolari di locazione: ecco cosa dice la circolare
Per quanto concerne l’autotrasporto in conto proprio utilizzando veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, il Ministero spiega che la locazione e il comodato non sono mai considerati ammissibili, al contrario di quanto avviene per i veicoli fino a 6 tonnellate, immatricolati a uso locazione e noleggiati da soggetti che li utilizzano, indifferentemente, sia per conto proprio o il per trasporto merci. In questi casi, se il rapporto contrattuale supera i 30 giorni di durata, allora la carta di circolazione andrà aggiornata. Si ritorna in territorio di divieto nel caso i veicoli siano stati immatricolati per uso proprio: qui la locazione non è permessa, in nessun caso. Stessa tipologia di atteggiamento da parte del legislatore anche quando si parla di automezzi registrati per il trasporto cose in conto terzi che vengano, successivamente, impiegati dall’utilizzatore per l’attività in conto proprio. E’ invece resa possibile la locazione di tutti i veicoli immatricolati per uso di terzi per il trasporto di cose a chi effettua trasporto merci in conto terzi. Una situazione complessivamente un po’ intricata ma che, con il tempo e la dimestichezza, entrerà nella quotidianità delle dinamiche del settore. Ogni contratto sottoscritto, infine, dovrà essere presente a bordo, compilato nei suoi elementi di base quali il nomi delle imprese, la data e la durata del contratto ed i dati identificativi del veicolo.
Comodato: cosa c’è da sapere
Parlando di comodato, non è mai concesso verso le aziende che utilizzano, in conto terzi, veicoli immatricolati per uso proprio. Ragionamento equivalente per i mezzi per uso di terzi se l’utilizzo effettivo del comodato riguarda il conto proprio. Sotto l’aspetto contrattuale è necessario innanzitutto registrare la documentazione da fornire all’ufficio provinciale della Motorizzazione, in base al luogo in cui è ubicata la sede principale dell’impresa richiedente. Superati i controlli, verrà rilasciata una copia originale della dichiarazione sostitutiva di iscrizione all’Albo, che deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo.
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