Sul sito ufficiale del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) come da consueto è stato pubblicato il costo del gasolio per autotrazione al netto di Iva e/o dello sconto del maggior onere delle accise per il mese di febbraio 2019. I calcoli per i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi sono stati effettuati sui dati di costo al consumo del gasolio per il mese di gennaio 2019. Il prezzo finale del gasolio si calcola sulla somma di 3 componenti che determinano il costo totale. Il prezzo al consumo finale, pari a 1.434,73, è quindi dato dalla somma del prezzo industriale (558,61) dall’Iva (258,72) e dall’accisa (617,40) che è rimasta invariata. Il prezzo risulta notevolmente inferiore rispetto al mese precedente, anche se piuttosto lontano dai valori del 2018.
Costi di esercizio per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 tonnellate
Il prezzo mensile al consumo del carburante viene espresso dal MISE in euro per litri. Si può ottenere lo stesso valore in euro per litro dividendolo per 1.000. Questo valore deve essere successivamente scorporato dall’Iva corrente per poi dividerlo per 1,22 poiché l’Iva attualmente applicata è pari al 22%.
Per i veicoli al di sotto delle 7,5 tonnellate non si tiene conto degli eventuali maggiori oneri delle accise. Per ottenere il prezzo al consumo per litro bisogna quindi effettuare questa operazione: 1.434,73 / 1000 = 1,43473. Il valore del costo unitario per litro del gasolio si ottiene invece effettuando la seguente operazione: 1,43473/1,22 = 1,176008196 = 1,176 (arrotondato alla terza cifra).
Costi di esercizio per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate bisogna invece tenere presente gli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Lo sconto delle accise per litro è ancora uguale a 0,21418609 per litro, cioè al livello stabilito dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane prot. RU-114075 del 27 settembre 2012. Il dato mensile che interessa, cioè il valore del costo unitario per litro del gasolio è pari a: (1,43473 /1,22) – 0,21418609 = 0,96182210= 0,961 (arrotondato alla terza cifra).
In base all’art. 1, comma 645 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) a partire dal 1° gennaio 2016 il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
In seguito ai ricorsi avanzati da diverse associazioni della committenza ed alle decisioni prese dal Ministero delle Infrastrutture relative alle altre voci di costo, l’aggiornamento non viene più effettuato a cadenza annuale ma si basa su fonti e criteri generali che lasciano ad ogni imprenditore la facoltà di effettuare autonomamente i propri calcoli.
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