Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da consueto, ha pubblicato sul suo sito web l’aggiornamento del costo del gasolio per autotrazione al netto dell’Iva e/o dello sconto del maggior onere di accise per la fatturazione di gennaio 2019. Il calcolo è stato effettuato sui dati di costo al consumo del gasolio nel mese di dicembre 2018. Il prezzo è in diminuzione rispetto al mese precedente ma ancora lontano dai valori più bassi di inizio 2018. Il prezzo finale del gasolio per il mese di gennaio 2019 è dato da tre componenti che rappresentano il costo totale: prezzo industriale (572,06 euro), IVA (261,68 euro) e accise (617,40 euro) per un prezzo medio totale pari a 1.451,15.
I costi di esercizi per camion
Il prezzo mensile al consumo del carburante viene espresso in euro per 1.000 litri dal MISE. Lo stesso valore può essere espresso in euro per litro dividendolo per 1.000. Questo valore deve poi essere scorporato dall’IVA corrente dividendolo successivamente per 1,22 poiché l’IVA applicata è pari al 22%. Per quanto riguarda i veicoli sotto le 7,5 tonnellate non vengono considerati gli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Il prezzo al consumo per litro viene quindi dato dalla seguente formula: 1.451,15/1000 = 1,45115. Il valore del costo unitario per litro del gasolio viene invece dato dalla seguente formula: 1,45115/1,22 = 1,18946 = 1,189 (arrotondato alla terza cifra).
Per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, bisogna invece tenere presente gli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Lo sconto delle accise per litro è pari a 0,21418609 euro per litro come stabilito dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane prot. RU-114075 del 27 settembre 2012, quindi il valore del costo unitario per litro del gasolio è dato dalla seguente formula: (1,45115/1,22) – 0,21418609 = 0,9752811= 0,975 (arrotondato alla terza cifra).
Le novità relative ai veicoli di massa superiore alle 26 tonnellate
In seguito ai ricorsi avanzati da diverse associazioni della committenza il Mit, per quanto riguarda le voci di costo che determinano il risultato finale della fatturazione, ha deciso di non fare più l’aggiornamento a cadenza annuale per quanto riguarda i veicoli con massa superiore alle 26 tonnellate. In tal caso il Mit fa riferimento unicamente alle fonti o a criteri generali, lasciando che ogni imprenditore effettui autonomamente i calcoli in totale autonomia e sotto la propria responsabilità.
Infine, bisogna sottolineare che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) a partire dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasporti, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013 n.147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
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