Novità in arrivo per la formazione a distanza relativa alle lezioni teoriche per conseguire le patenti ed i certificati di abilitazione professionale.

La Direzione Centrale per la Motorizzazione del MIMS ha infatti introdotto delle modifiche alla circolare del 22 dicembre 2020 sulla formazione a distanza (FAD) nei corsi di sua competenza.

Formazione a distanza per il conseguimento delle patenti

Nulla cambia per quanto riguarda la formazione teorica a distanza per conseguire le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionali, consentita in tutti quei territori dove è complicato seguire lezioni in presenza, a causa dell’elevato numero di contagi da Covid-19.

Tuttavia, per non vanificare l’attività di vigilanza amministrativa delle province e delle città metropolitane, viene chiarito che l’erogazione e la fruizione dei corsi, anche in modalità FAD, non esonerano il soggetto erogatore del corso dallo svolgimento della lezione in presenza, nei giorni e negli orari stabiliti, presso la propria sede e le aule designate.

In virtù della competenza delle province e delle città metropolitane sui corsi in parola, sono quindi fatte salve diverse disposizioni, anche più restrittive, eventualmente adottate dai predetti enti o dalle stesse Regioni, nei limiti della competenza territoriale rispetto alla sede dell’autoscuola.

Cosa cambia per la CQC?

Anche per quanto riguarda la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica possono essere erogati in modalità FAD secondo le seguenti indicazioni:

  • una percentuale non superiore al 10% delle ore teoriche del programma per la qualificazione iniziale;
  • non superiore alle 10 ore per il programma di formazione periodica.

In questo particolare periodo storico, a causa del reclutamento di diversi medici ed infermieri per la campagna di vaccinazione attualmente in atto, risulta complicato reperire docenti medici.

Per questo motivo, solo per il periodo di emergenza legato alla pandemia da Covid-19, o fino a diverse disposizioni, la parte di programma relativa alla qualificazione iniziale ed alla formazione periodica può essere svolta da docenti insegnanti di teoria.

Gli stessi insegnanti possono avvalersi di materiale multimediale o audiovisivo, il cui contenuto deve essere in conformità con i programmi del corso previsti.

In caso di mancanza di Internet non può essere conteggiata la presenza. Tuttavia, se l’assenza di Internet è limitata nel tempo, la mancanza varrà come assenza esclusivamente per il blocco o i blocchi di 2 ore, in cui è suddivisa la lezione giornaliera.

Infine ogni eventuale sospensione delle attività in parola, compresa quella relativa agli esami, può essere disposta secondo la norma di legge o con norma di rango normativo simile a quella che deve essere erogata.

Non è previsto alcun cambiamento invece per le esercitazioni pratiche.

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