Per gli autotrasportatori è di fondamentale importanza essere costantemente aggiornati sui costi di esercizio mensili del carburante, necessari per richiedere la fatturazione nel mese successivo. A proposito di fatturazione, arrivano importanti novità anche in questo settore.
Le cose cambiano in seguito all’articolo unico, Comma 917 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ( Legge di bilancio 2018), che prevede modifiche a partire dal 1° luglio 2018. Saranno infatti obbligatorie la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina o di gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Per avere un’idea più chiara, è utile approfondire i costi di esercizio di aprile 2018 recentemente pubblicati, e conoscere come funziona la nuova normativa relativa alla fatturazione elettronica.
Pubblicato l’aggiornamento del costo del gasolio per autotrazione
Recentemente è stato reso noto l’aggiornamento del costo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva e/o dello sconto del maggiore onere delle accise. La pubblicazione di questi dati sarà utile per la fatturazione relativa al mese di aprile. In base alle rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, il prezzo totale al consumo del gasolio nel mese di marzo 2018 è stato di 1.423,58 euro per mille litri. Il prezzo industriale equivale a 549,47 euro, l’Iva è pari a 256,71 e l’accisa corrisponde a 617,40 euro. Il valore di riferimento del costo del gasolio, per i servizi di trasporto effettuati nel mese di marzo, è equivalente a 1,166 euro/litro per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 ton al netto dell’Iva; per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 ton al netto dell’Iva e del rimborso parziale delle accise, il valore di riferimento è pari a 0,952 euro/litro.
Come funziona l’obbligo della fatturazione elettronica?
Dal 1° luglio 2018 la scheda carburante verrà abolita. I titolari di partita Iva dovranno documentare gli acquisti di carburante con una fatturazione elettronica. Non richiedono tale fatturazione gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione. Gli acquisti di carburante dovranno inoltre essere effettuati con modalità tracciabili, altrimenti scatterà l’indeducibilità della spesa, insieme all’indetraibilità Iva.
Per le imprese di trasporto non cambia molto, poiché la fattura di acquisto del carburante al posto della scheda carburante era già obbligatoria. Tuttavia potrebbero sorgere dei dubbi circa l’effettiva applicazione di questa norma. L‘Agenzia delle Entrate, con una nota del 4 aprile 2018, ha voluto fare chiarezza. Il provvedimento Prot. n° 73203/2018, per la detraibilità Iva e per la deducibilità delle spese, ha stabilito che per l’acquisto di carburanti e lubrificanti è possibile utilizzare tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. Tra questi rientrano il bonifico postale o bancario, assegni, addebito diretto al conto corrente, carte di credito, carte prepagate e bancomat.
Nessun commento