Sono stati individuati e comunicati da parte del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori i criteri e le modalità che tutti gli operatori del settore autotrasporto dovranno seguire per la presentazione delle domande per la richiesta di riduzione compensata dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati durante l’intero anno 2016. All’interno della delibera, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno, sono state dettagliate anche tutte le caratteristiche che la documentazione dovrà avere per essere prodotta regolarmente. Obiettivo: ridurre al minimo i rischi che la richiesta di riduzione dei costi autostradali già sostenuti lo scorso anno venga respinta.

Anche quest’anno il web sarà al centro delle procedure: come già accaduto nel 2016, infatti, tutte le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso l’apposito tool dedicato ai pedaggi presente sul sito dell’Albo.

Le 2 fasi di richiesta

Per presentare in modo regolare l’istanza di rimborso è necessario seguire le due fasi che sono state spiegate nella delibera. In primo luogo è necessario prenotare la domanda: in questo step iniziale il richiedente dovrà inserire i dati identificativi e il proprio codice cliente – che può essere richiesto alla società di gestione dei pedaggi – entro le ore 14:00 del 22 luglio 2017. Le società che non riuscissero a rispettare questo primo vincolo non potranno passare alla fase successiva, ovvero quella connessa all’inserimento dei dati per la presentazione ufficiale degli sconti. In questo secondo e ultimo step il richiedente compilerà interamente la domanda, verificando le targhe dei veicoli. Quindi, dovrà firmare digitalmente il modulo ed inoltrarlo per via telematica nel periodo compreso tra il 21 agosto e le ore 19:00 del 6 ottobre 2017.

Criteri di calcolo per le riduzioni compensate

Abbiamo visto come sfruttare l’opportunità di ottenere riduzioni sui pedaggi autostradali pagati nel 2016. Ora passiamo alle logiche di calcolo con le quali si stimerà la riduzione compensata: all’interno della delibera sono stati dettagliati i nuovi criteri. Ad esempio, è stato eliminato il cosiddetto moltiplicatore, utilizzato fino allo scorso anno. Al momento, quindi, rimane attiva la determinazione della percentuale di riduzione dei costi sostenuti tenendo conto della classe ecologica del veicolo. Una novità rispetto al passato, invece, è l’ulteriore riduzione del 10% prevista per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, entrando nelle strade a lunga percorrenza in un orario compreso tra le ore 22 e le ore 2, ed uscendo dalle stesse prima delle ore 6.

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