Qualche settimana fa è entrata in vigore la Legge n. 225 relativa alla modalità di conversione del Decreto Fiscale. Tema principale della nuova normativa il cosiddetto TUA, ovvero il Testo Unico sulle Accise. Dopo tanta attesa, quindi, un testo complessivo in grado di regolare la gestione dei rimborsi sulle tasse pagate è finalmente arrivato. Ma non è tutto oro quello che luccica: all’interno del TUA, infatti, sono stati numerosi i punti che hanno suscitato dubbi ed errate interpretazioni. Per fare chiarezza è dovuta intervenire l’Agenzia delle Dogane che, attraverso una nota del 6 dicembre scorso, ha spiegato come intendere quanto contenuto all’interno della Legge entrata in vigore soli 5 giorni prima. Grazie a queste spiegazioni, ora la conversione del Decreto Fiscale datato 22 ottobre 2016, ed entrato in vigore con la regolamentazione n. 193, appare decisamente più comprensibile. Andiamo a scoprirlo.

Come interpretare le norme contenute nel TUA

Le spiegazioni dell’AdD si sono concentrate, in modo particolare, sulle dinamiche di interpretazione legate al Testo Unito sulle Accise. Nello specifico, ciò che ha fatto tanto discutere il settore è il nuovo articolo 24 ter che disciplina le modalità con cui è possibile beneficiare dei rimborsi legati agli impieghi di gasolio per chi effettua trasporto merci e altre attività di trasporto persone. Non cambia nulla nel perimetro di applicazione dell’agevolazione fiscale: tutti i veicoli con classe di consumo inferiore alla categoria Euro 2 rimangono esclusi dal beneficio. Ma non è tutto: la nuova norma, infatti, dice che nei casi in cui il mezzo di trasporto non sia di proprietà dell’impresa di trasporto, a quest’ultima può essere comunque riconosciuto il credito sul gasolio impiegato. Unico vincolo: il titolo di utilizzo del mezzo deve essere necessariamente tra quelli ammessi dai distinti settori normativi del trasporto e, di conseguenza, deve dare garanzia di esclusività durante il periodo di consumo considerato.

Le altre novità introdotte dal TUA

Le novità regolamentari presenti nel Testo Unico sulle Accise non finiscono: tra queste spiccano quelle presenti nella Tabella A, al punto 4-bis, legate all’aliquota agevolata da applicarsi al gasolio per autotrazione, che viene definita pari a 403,22 € per mille litri. Non varia, invece, la struttura del beneficio che si articolerà sempre su base trimestrale. Da non dimenticare, infine, l’introduzione della possibilità di rateizzare l’imposta dovuta dal gesto del deposito fiscale, nei casi in cui vi siano situazioni di oggettiva difficoltà economica: perché ciò avvenga è possibile fare istanza entro la data di scadenza fissata per il pagamento.

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2 Commenti

  1. Tonio Prete
    30 Dicembre 2016 at 10:53 — Rispondi

    Ma è. Possibile che ci sono sempre dubbi in italia

    • Giuseppe Crupi
      30 Dicembre 2016 at 20:18 — Rispondi

      quando gli sfiori la tasca allo stato c’è sempre un dubbio

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