Dal 1° luglio scorso si è ufficialmente aperta la finestra temporale di un mese per presentare la richiesta dei rimborsi delle accise relative alle spese del carburante sostenute dagli operatori del settore del trasporto e della logistica nel 2° trimestre 2016. L’Agenzia delle Dogane, infatti, ha già reso fruibile sul sito ufficiale il classico software che da qualche tempo ha automatizzato il processo di richiesta, permettendo di inserire direttamente online le domande di recupero. Come di consueto, il periodo di riferimento per il rimborso delle accise riguarda il trimestre precedente a quello della domanda: nello specifico, quindi, le aziende hanno l’opportunità di fare domanda per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno in corso. Tempo limite per la compilazione del form online è il 1° agosto, dopo il quale non sarà più possibile pretendere nulla dall’agenzia fiscale.

Come richiedere il rimborso

L’Agenzia delle Dogane ha stabilito l’importo rimborsabile per chi ne fa richiesta entro i termini prestabiliti. Per il 2° trimestre di quest’anno la misura riconoscibile è pari a circa 214 euro per mille litri di gasolio consumato nel periodo compreso tra lo scorso 1 aprile e il 30 giugno. Per poter ottenere l’agevolazione fiscale, come accaduto anche per le passate trimestralità, è necessario presentare il modello F24 debitamente compilato con il codice tributo 6740, con le somme indicate nella colonna credito. Qualora, nei trimestri precedenti, invece, si sia beneficiato di un rimborso non confermato dalla verifica dell’AdD è possibile utilizzare la richiesta del 2° trimestre 2016 come misura di compensazione dei debiti in essere.

Chi può beneficiare della misura fiscale

Come di consueto, l’AdD ha ribadito quali siano i soggetti che possono fare richiesta e beneficiare della misura fiscale relativa ai consumi di gasolio. Al momento rientrano nel perimetro tutti gli operatori nel segmento autotrasporto merci che utilizzano veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, a cui si aggiungono tutti gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali che operano secondo quanto indicato dal decreto legislativo del 19 novembre 1997. Non solo: anche le società che erogano servizi interregionali di competenza statale e locale, come normato dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2005 e dal Regolamento Europeo n. 1073/2009, così come gli enti di pubblico esercizio adibiti al trasporto di persone, possono ottenere questo importante sgravio fiscale.

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