La circolare emessa dal Ministero del Lavoro lo scorso 29 aprile ha fornito alcuni chiarimenti in materia di riposo settimanale. La legislazione vigente, infatti, aveva lasciato alcune zone grigie di valutazione, in cui i titolari d’azienda e gli autisti di veicoli industriali non sapevano come muoversi. L’obiettivo principale del Ministero è stato quello di adattare l’interpretazione del regolamento italiano alle linee guida dettate dall’Unione Europea in materia sociale dell’autotrasporto. Il focus principale del documento, quindi, ha riguardato la possibilità di poter prendere il riposo settimanale in più frazioni: a valle dell’interpretazione del Ministero si è deciso che tale tipo di pausa dall’attività può essere ottenuta solo in modo continuativo. Tuttavia il percorso per arrivare a questa conclusione non è stato così immediato: l’articolo 8, al paragrafo 6, infatti recita che nel corso di due settimane consecutive i conducenti possono effettuare due periodi di riposo settimanale regolare, o un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Quest’ultima riduzione deve essere necessariamente compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro e non oltre la fine della terza settimana successiva rispetto a quella in questione.
Frazionamenti nel riposo, l’Italia va contro il resto d’Europa
Focalizzando l’attenzione ancora sull’articolo 8, al paragrafo 7, si nota come venga sancito che a qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di una pausa settimanale ridotta debba essere necessariamente affiancato un ulteriore periodo di riposo di almeno 9 ore. Ciò significa che la compensazione della riduzione del riposo settimanale, anche attraverso la fruizione del riposo equivalente in più frazioni, non è ostacolata. Unica condizione obbligatoria: le compensazioni non solo devono essere prese entro la fine della terza settimana successiva, come visto in precedenza, ma non possono essere attaccate ad un altro periodo di riposo. Dando, però, un’occhiata alla scrittura dei testi nelle lingue ufficiali della Commissione Europea, ovvero in inglese e in francese, si evince come sia espressamente indicato che il riposo settimanale a compensazione deve essere obbligatoriamente fruito in un’unica soluzione. E qui sono sorti i problemi più gravi.
La decisione finale: periodo unico di compensazione
Le varie traduzioni hanno causato pericolosi misunderstanding nell’applicazione della norma comunitaria in fatto di riposo settimanale. Per questo motivo il Ministero è corso ai ripari, con l’obiettivo di garantire e tutelare in pieno la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti alla guida dei mezzi su strada. Si è quindi convenuto per una decisione in linea con gli altri Stati europei, eliminando l’idea di frazionamento e permettendo solo la compensazione al riposo in un’unica soluzione. Per questo motivo si è decretato, quindi, di sanzionare la compensazione non integrale del riposo settimanale come previsto dall’art. 174 in materia di autotrasporto.
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