La Direzione Centrale per la polizia stradale del Ministero dell’Interno ha inasprito ulteriormente la normativa relativa al fissaggio del carico con una circolare che chiarisce meglio alcuni punti della precedente regolamentazione risalente al maggio 2018 ed introdotta con il decreto n. 215 del Ministero dei Trasporti. Nello specifico l’autotrasportatore deve adottare misure finalizzate ad aumentare l’attrito del carico ed evitare che possa fuoriuscire o cadere in seguito a frenate brusche o manovre improvvise.
Le misure prevedono la corretta distribuzione del carico rispetto agli assi in senso longitudinale e trasversale e l’utilizzo di strumenti come tappetini antisdrucciolevoli in associazione a cinghie e catene omologate. L’impiego di sistemi di ancoraggio non omologati o privi di etichetta di certificazione equivale al mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza richiesti, situazione che determina multe e sanzioni pesanti per i soggetti coinvolti.
Le sanzioni previste in caso di errato o mancato ancoraggio del carico
Gli Ispettori autorizzati dal Ministero sono preposti al controllo della sistemazione del carico. La circolare precisa che possono essere erogate multe pecuniarie anche se il carico è disposto interamente su un solo lato, se non è stato fissato con le cinghie o se le etichette non sono leggibili. Queste infrazioni sono regolamentate dagli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e quindi possono essere sanzionate per la violazione dell’art. 79, secondo il quale se un veicolo non garantisce la sicurezza stradale o non viaggia in condizioni di massima efficienza può essere punito con sanzioni che vanno da 87 fino a 345 euro. Può essere applicata un’ulteriore sanzione in base all’art. 164 del Codice della Strada dedicato alla non corretta sistemazione del carico.
Multe previste anche per caricatore, vettore, committente e proprietario della merce
La circolare sottolinea che gli agenti di polizia devono accertare eventualmente anche le responsabilità degli altri attori coinvolti nella filiera del trasporto. Secondo l’art. 7 del Dlgs 286/2005 sono passibili di sanzioni, oltre all’autotrasportatore, anche il caricatore, il vettore, il committente ed il proprietario della merce. L’obbligo di sistemare la merce spetta generalmente al caricatore e, se dovessero emergere altre responsabilità, anche agli altri soggetti. La nuova circolare invita quindi tutti i soggetti coinvolti ad assumersi maggiori responsabilità per aumentare il livello di sicurezza stradale.
Se inoltre dovesse verificarsi un incidente gli agenti possono raccogliere prove fotografiche e descrittive per valutare se ci sia un collegamento tra il sinistro stesso e l’errato ancoraggio del carico. Gli agenti per essere facilitati in questo compito saranno dotati di una scheda da riempire velocemente per poter successivamente ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.
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