Nel mondo dell’autotrasporto ci sono diversi camionisti che esercitano la professione in modo abusivo, cioè senza le necessarie autorizzazioni per circolare. Cosa succede se un automobilista trasporta della merce in modo abusivo? Innanzitutto scattano le normali sanzioni amministrative previste dalla legge 298/1974, che richiede al vettore l’iscrizione necessaria all’albo per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Inoltre subentra anche una sanzione accessoria della confisca della merce, secondo quanto stabilito nell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 286/2005. La Corte di Cassazione in un certo senso ha però ribaltato questa normativa, ritenendola eccessivamente pesante e penalizzante per il proprietario della merce. Chi commissiona il lavoro infatti in alcuni casi è all’oscuro del non inquadramento dell’autotrasportatore, e di conseguenza della sua condizione abusiva.
Cosa dice l’ordinanza n. 4866 del 1° marzo 2018?
Con l’ordinanza n. 4866 del 1° marzo 2018 la Corte di Cassazione ha reinterpretato la normativa relativa alla confisca della merce trasportata da parte di un vettore abusivo. Con l’emanazione di questa ordinanza la Corte di Cassazione ha stabilito che il proprietario della merce non può essere considerato colpevole, se era all’oscuro della posizione abusiva del vettore. La confisca della merce trasportata quindi è legittima solo se il proprietario ha avuto delle responsabilità (di dolo, ma anche nel caso di colpa) nell’iter burocratico che lo ha portato ad affidare il trasporto ad un vettore, privo delle autorizzazioni necessarie per esercitare la professione. In pratica il proprietario può evitare la confisca della merce, ma solo nel caso in cui riesca a dimostrare di non aver avuto alcuna responsabilità nell’assegnazione del viaggio al vettore abusivo.
Una sentenza pericolosa?
L’ordinanza in questione è stata emanata dopo che la Corte Suprema aveva affrontato in Sentenza un provvedimento di confisca, applicata per un caso di trasporto internazionale dall’Albania in Italia. Il lavoro, affidato ad un vettore albanese abusivo in quanto dotato di un’autorizzazione contraffatta, era stato commissionato da una società di diritto albanese, controllata a sua volta da una società italiana proprietaria della merce. Questa sentenza potrebbe rappresentare un precedente piuttosto pericoloso.
Il proprietario, interessato ad evitare la confisca della merce, potrebbe semplicemente sostenere di essere estraneo all’assegnazione del viaggio ad un vettore abusivo. In tal caso la normativa finalizzata ad arginare il fenomeno dei trasporti abusivi sarebbe meno incisiva. Tuttavia la Corte di Cassazione ha indicato che uno dei criteri di delega dell’art.2, comma 2, lett. b3 della Legge 32/2005 prevede proprio la “responsabilità oggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci”. Se quindi c’è responsabilità oggettiva, deve esserci anche dolo o almeno colpa dell’interessato. Se però il proprietario è del tutto estraneo, non può essere punito.
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